Nell’Ordinanza n. 19678 del 22 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno sostenuto che, in tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il sovracanone riconosciuto per la produzione di energia elettrica, pur basandosi sul presupposto della titolarità della concessione di derivazione e non già sull’uso effettivo della stessa, ed essendo quindi dovuto indipendentemente dall’entrata in funzione degli impianti, postula tuttavia un nesso oggettivo con l’utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica. Ne consegue che esso non è dovuto, o è dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario.