Consorzio di sviluppo industriale: costituzione di un apposito Fondo vincolato

Nella Delibera n. 28 del 14 marzo 2017 della Corte dei conti Umbria, un Comune ha chiesto un parere in merito alla necessità di costituire “apposito fondo vincolato”, ex art. 1, comma 551, della Legge n. 147/13, in relazione alla partecipazione del predetto Comune ad un Consorzio di sviluppo industriale, che avrebbe chiuso l’esercizio 2016 “con una perdita”.

La Sezione chiarisce che i Consorzi tra Enti Locali, quand’anche della specie di “Aziende consortili”, costituiscono Organismi partecipati, soggetti alle previsioni dell’art. 1, commi 550 e 551 della Legge n. 147/13. I Consorzi di “sviluppo industriale”, ex art. 36 della Legge n. 317/91, costituiscono Organismi partecipati soggetti alle previsioni dell’art. 1, commi 550 e 551, della Legge n. 147/13, qualora presentino i requisiti del “non market” e della sottoposizione al “controllo pubblico”. In particolare, quanto alla natura “market – non market” dell’attività espletata, essa sostanzialmente coincide con la natura “profit – no profit” dell’attività stessa, ovvero con la “produzione di beni o servizi non destinati alla vendita”. Invece, quanto, al “controllo pubblico”, esso si sostanzia nella “capacità [di una pubblica amministrazione] di determinare la politica generale o di programma della unità istituzionale”. Un siffatto “controllo”, va verificato in base alla “serie di indicatori significativi individuati dal Sec 2010”, dai quali desumere la sussistenza o meno della “capacità [dell’organismo] di determinarsi autonomamente”, rispetto all’Ente pubblico che lo ha costituito.