Nella Delibera n. 114 del 10 settembre 2020 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione pone in evidenza il Principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, n. 5.2, del Dlgs. n. 118/2011, il quale, nel disciplinare l’accantonamento al “Fondo rischi per contenzioso” nell’ambito della contabilità finanziaria armonizzata, dispone che “nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.
L’applicazione del suddetto Principio contabile, riferibile anche alla transazione stipulata dall’Ente (che adotti la contabilità finanziaria), presuppone una valutazione, in concreto, su almeno 2 profili:
- il primo attiene all’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata;
- il secondo riguarda la natura dell’accordo, di modo che l’imputazione del credito transattivo all’obbligazione già sorta è possibile, in tutto o in parte, solo laddove la transazione non presenti effetti novativi.
In base a quanto sopra, la Sezione chiarisce che ai fini della contabilizzazione del credito transattivo dell’Ente, trova applicazione il Principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2, n. 5.2, del Dlgs. n. 118/2011, fermo restando che compete esclusivamente all’Ente la valutazione in ordine all’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata e alla natura, novativa o non novativa, dell’accordo.