Contenimento e riduzione della spesa di personale: i vincoli introdotti dalla “Legge Madia”

Nella Delibera n. 378 del 29 novembre 2016 della Corte dei conti Veneto, una Provincia veneta, dopo aver premesso che l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 ha previsto, in analogia con quanto stabilito dall’art. 9 comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, che “nelle more dell’adozione dei Decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge n. 124/15, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”, chiede di conoscere se la riduzione contemplata dal citato art. 1, comma 236, trovi o meno applicazione rispetto alla cessazione del Dirigente a tempo determinato dell’Ente medesimo, assunto a seguito di selezione pubblica ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.
Il trattamento economico accessorio relativo a detta assunzione era stato finanziato con il “Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti dell’Ente”.
La Sezione rileva che l’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non è più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenta un vero e proprio obiettivo vincolato, e che è presente nell’ordinamento “un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato”. Inoltre, la Sezione precisa la precettività del vincolo anche nei confronti delle spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1, del Tuel, le quali, non solo devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, ma anche rispettare il vincolo dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15.
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