Contenzioso tributario: ammissibile l’impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata

Nell’Ordinanza n. 7228 del 13 marzo 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che è ammissibile l’impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo al disposto dell’ultima parte dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza.
Quindi, ciò non esclude la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel rispetto del diritto del contribuente a non vedere compresso, ritardato, reso più difficile o più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
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