Contenzioso tributario: emanato il Decreto sulle modalità per la compensazione di crediti con somme dovute a seguito di accertamento

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014 il Dm. Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014, rubricato “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.

Per effetto del Decreto in commento, i debiti erariali potranno essere saldati utilizzando anche i crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La norma in commento si compone di 10 articoli e 4 Allegati: il primo articolo riporta le definizioni, il secondo il “Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante compensazione con i crediti certificati”, il terzo le “Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario”, il quarto le “Modalità di verifica del rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione”, il quinto le “Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica”, il sesto le “Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario”, il settimo il “Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione”, l’ottavo il “Recupero delle somme non versate dalle Pubbliche Amministrazioni”, il nono le “Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all’ammontare dei debiti da accertamento tributario”, il decimo e ultimo la “Decorrenza”. Infine, in allegato al Decreto, vi è la tabella con l’elencazione dei codici-tributo da utilizzare nel Modello “F24”.

Secondo quanto previsto dal Dm. Mef, i soggetti titolari di crediti certificati possono richiedere di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. I soggetti che vogliono utilizzare questa modalità devono farlo attraverso il Modello “F24” telematico, inserendo i crediti certificati nella Sezione “Importi a credito compensati”, utilizzando appositi codici-tributo che saranno individuati in una prossima Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. I debiti da accertamento tributario sono invece individuati attraverso gli appositi codici riportati nella Tabella contenuta nell’Allegato 1 al Decreto.

Nel caso in cui l’importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all’ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel Modello “F24” telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso Modello, oppure con una distinta operazione.

Affinché i pagamenti siano considerati perfezionati, come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto in commento, devono verificarsi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

–       i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non devono essere stati già pagati dalla Pubblica Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente;

–       la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;

–       il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincide con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni;

–       nel Modello “F24” telematico utilizzato per la compensazione non sono presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella Tabella di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

–       l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso Modello “F24” telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulta conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite Modello “F24”;

–       l’addebito dell’eventuale saldo positivo del Modello “F24” telematico è andato a buon fine.

Riteniamo utile far presente che, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 2, nel caso in cui una delle suddette condizioni non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso Modello “F24” telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il Modello “F24” telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i canali telematici.

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