Contenzioso tributario: il ricorso spedito direttamente all’Ufficio è viziato

Nella Sentenza n. 18295 del 17 settembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità del ricorso per omesso deposito della copia dell’atto d’appello è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce, con la conseguenza che la condotta silente od acquiescente dell’appellato, quando l’appellante non provveda al suddetto adempimento, non può avere alcun effetto sanante.
Corte di Cassazione-Sentenza n. 18295 del 17 settembre 2015
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