Contenzioso tributario: è nulla la notifica di appello eseguita presso il Procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

Nell’Ordinanza n. 27877 del 31 ottobre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del Dlgs. n. 546/1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 del Cpc., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente.

Quindi è nulla (e non inesistente) se eseguita presso il Procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della Sentenza con rinvio ad altro Giudice di pari grado dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 del Cpc.