Contenzioso tributario: nulla la notifica del ricorso effettuata tramite corriere privato

Nell’Ordinanza n. 21884 del 7 settembre 2018 della Corte di Cassazione, il ricorrente impugna una Sentenza relativa ad alcuni avvisi d’accertamento Tarsu per gli anni 2008-2012 dove si è fatta questione della ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo a mezzo corriere privato.
La Suprema Corte chiarisce che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 261/99, che ha liberalizzato i Servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/82.
Inoltre – aggiungono i Giudici di legittimità – è irrilevante rispetto agli atti processuali la parziale modifica dell’art. 4 del Dlgs. n. 261/99 ad opera dell’art. 1, comma 4, del Dlgs. n. 58/11.
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