Conto giudiziale: sottoscrizione

Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 2 del 9 gennaio 2024

Nel caso in specie, la Sezione afferma che il “visto” sul conto giudiziale non può essere apposto dal medesimo Agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato.

Ne deriva che, qualora l’Agente contabile sia l’unico dipendente in forza al Servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’Ente Locale), la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) deve essere intestata al Segretario comunale – in funzione sostitutiva del Responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d) del Dlgs. n. 267/2000 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune ex art. 50 del Tuel), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’Ente Locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.