Il testo del quesito:
“La riduzione degli importi dei contratti in essere ai sensi dell’art. 8, comma 8, Dl. n. 66/14 convertito con Legge n. 89/14 costituisco un obbligo o una mera facoltà per gli Enti Locali ?”
La risposta dei ns. esperti.
L’art. 8, comma 8, lett. a), del Dl. n. 66/14, come modificato dalla Legge di conversione n. 89/14 (c.d. “Decreto Irpef”), prevede che le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (quindi Enti Locali inclusi) per realizzare l’obiettivo della riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, “sono autorizzate”, a decorrere dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Dl. n. 66/14), a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.
E’ fatto salvo il rispetto delle norme sul costo del personale e degli oneri per la sicurezza (artt. 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06).
La norma prevede altresì la facoltà per le parti di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.
Il prestatore dei beni e dei servizi può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l’Amministrazione. Il recesso deve essere comunicato all’Amministrazione ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima.
Occorre sottolineare che in sede di conversione è stata abrogata la previsione per cui le P.A. erano“tenute” ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data del 24 aprile 2014 non fossero superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lett. a) sopra citata, e comunque non fossero superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa.
In sede di conversione è stata altresì abrogata la previsione per cui gli atti ed i relativi contratti adottati in violazione della disposizione citata erano nulli e rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li aveva sottoscritti.
Alla luce di quanto sopra è ragionevole dedurre che l’art. 8, comma 8, lett. a), del Dl. n. 66/14, come modificato dalla Legge di conversione n. 89/14, non impone un obbligo per gli Enti Locali di ridurre gli importi dei contratti in essere – aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi – nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, bensì una mera facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.
L’obbligo – poi abrogato in sede di conversione del Decreto in oggetto – era infatti previsto dalla lett. b) del medesimo comma, in relazione alla riduzione dell’importo dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data del 24 aprile 2014.
A conferma di tale interpretazione, inoltre, la Legge n. 89/14 ha poi aggiunto l’inciso per cui i Comuni (così come le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province e le Città metropolitane) “possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente”, proprio al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della norma in esame.
di Alessia Rinaldi