Contratto appalto “Mensa scolastica”: è corretto indicare separatamente gli oneri per la sicurezza e applicarvi l’aliquota ordinaria?

Il testo del quesito:
“Abbiamo 2 dubbi in merito ad una fattura d’acquisto relativa al Servizio Iva di ‘Mensa scolastica’.
- l’appaltatore evidenzia in maniera separata nella fattura gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso in sede di gara): vi è un obbligo normativo in merito alla necessita di evidenziare tale importo in fattura separatamente rispetto il pasto?
- l’appaltatore assoggetta tali oneri ad aliquota ordinaria (22%) anziché al (4%) come il resto del contratto: è corretto?”
La risposta dei ns. esperti:
La definizione di “oneri per la sicurezza” negli appalti è, in generale, questione molto dibattuta e non esistono ad oggi Risoluzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate che trattino in modo specifico l’argomento dal punto di vista fiscale.
L’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), prevede che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Tali costi fanno parte dell’offerta dell’operatore economico, ma devono essere indicati in modo separato (oneri di sicurezza interni o aziendali).
Ci sono poi gli oneri per la sicurezza relativi allo specifico appalto, che la stazione appaltante indica nei documenti di gara e che non possono essere soggetti a ribasso.
Anche in questo caso, tali oneri rientrano nell’importo complessivo dell’appalto.
A nostro avviso, in mancanza di chiarimenti perentori, è da ritenersi in entrambi i casi corretta, anche perché maggiormente prudenziale, l’applicazione dell’aliquota Iva 22%, non facendo rientrare detti oneri, dal punto di vista della normativa fiscale, tra le prestazioni “accessorie” all’appalto principale e come tali soggette allo stesso regime Iva ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.
di Francesco Vegni
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