Contratto di servizio Società “in house”: può avere scadenza successiva a quella del rapporto tra l’Organo gestore e l’Ente Locale

Nella Sentenza n. 12133 del 23 ottobre 2015 del Tar Lazio, i Giudici affermano che la scadenza del contratto di servizio tra l’Ente Locale ed una propria Società di gestione “in house“ determina, in assenza di un rinnovo, il subentro del primo nella gestione e nelle funzioni in precedenza affidate alla seconda, senza soluzione di continuità sotto il profilo degli effetti dell’azione amministrativa, secondo il normale modello della successione tra Enti. Quindi, una gara di affidamento di servizi in concessione bandita e celebrata dalla Società “in house“ ben può prevedere un termine di scadenza del servizio successivo alla scadenza del rapporto che lega l’Organo gestore all’Ente Locale, perché sarà quest’ultimo, eventualmente, a subentrare nel rapporto in essere con il privato affidatario nel caso in cui non dovesse essere rinnovata la delega alla Società “in house”.

Tar Lazio – Sentenza n. 12133 del 23 ottobre 2015