Contrazione di nuovi mutui in presenza di un indebitamento elevato

Nella Delibera n. 36 del 28 giugno 2019 della Corte dei conti Marche, viene chiesto un parere in merito alla legittimità e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai fini della contrazione di un nuovo mutuo in presenza di un indebitamento elevato ma nel rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall’art. 204 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e dei valori-soglia di cui al Dm. 28 dicembre 2018. La Sezione osserva che il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti Locali, fermi restando i limiti e le condizioni generali poste dall’art. 119 della Costituzione e dalla legislazione primaria (tra cui, in primo luogo, l’art. 10 della Legge n. 243/2012), è specificamente disciplinato dagli artt. 202 e seguenti del Tuel. In particolare, l’art. 202 del Tuel prevede che esso è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti, nonché per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 e per altre destinazioni di legge. In proposito, per una corretta definizione dell’istituto, il Legislatore è ulteriormente intervenuto con l’art. 3, commi 17 e seguenti, della Legge n. 350/2003, individuando le operazioni che costituiscono indebitamento e quelle che rappresentano investimento. Il successivo art. 203 del Tuel subordina il ricorso all’indebitamento alla sussistenza delle condizioni dell’avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento, nonché dell’avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. Con riguardo alle “regole particolari per l’assunzione di mutui”, l’art. 204 del Tuel prevede, al comma 1, che l’Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo “se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera (omissis) il 10%, a decorrere dal 2015, delle entrate relative ai primi 3 Titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’Ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito”. Il comma 2 della medesima norma pone ulteriori condizioni relative a forme e contenuti dei contratti di mutuo stipulati con Enti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo.

In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con il citato Dm. 28 dicembre 2018, con decorrenza dall’anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza di gravi situazioni di squilibrio strutturale per l’Ente interessato.

Dunque, la Sezione osserva che, a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria dello stesso che tenga conto della sostenibilità dell’indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell’attualità sia in un’ottica prospettica, nonché degli effetti sull’irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell’equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell’indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall’Amministrazione a tal proposito.