Contribuenti decaduti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per la riammissione al pagamento rateale

Con la Circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di riammissione al pagamento rateale per i contribuenti decaduti.
Il Documento di prassi prende le mosse dalle previsioni di cui all’art. 1, commi 134 – 138, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”), che ha introdotto tale possibilità per i contribuenti decaduti nei 3 anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza.
La loro riammissione al piano di rateazione di cui al Dlgs. n. 218/97 è limitata al versamento delle Imposte dirette e, affinché possa essere perfezionata, è necessario che entro il 31 maggio 2016 i contribuenti interessati riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
Per i dettagli relativi alle modalità e i termini per poter godere del beneficio della riammissione, rimandiamo alla consultazione della Circolare reperibile attraverso il presente link.
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