Contributi alle Imprese per fronteggiare l’emergenza “Covid-19”: nessun assoggettamento a ritenuta in base alle nuove disposizioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 46 del 19 gennaio 2020, ha ricordato che l’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Con tale disposizione il Legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del Decreto “Cura Italia” e all’art. 25 del Decreto “Rilancio”).

Pertanto, in base alla suddetta norma, tali contributi non dovranno essere assoggettati alla ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

La presente Risposta, fornita in base alla nuova disposizione normativa citata, sostituisce pertanto la precedente Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, antecedente all’introduzione della nuova norma, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da “Covid-19”, confermandone l’assoggettamento a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73, stante l’assenza nell’ordinamento – in quel momento – di norme che escludessero la tassazione di tali contributi.

Il comma 2 del citato art. 10-bis stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del COVID-19’, e  successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul  territorio  nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”.

L’efficacia della norma appare dunque retroattiva; pertanto, nel caso di avvenuta erogazione di contributi di questo tipo nel corso dell’anno 2020, successivi alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri, su cui – anche seguendo le precedenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate – si è applicata la ritenuta Ires del 4%, si ritiene che debba essere integrato il versamento del contributo all’Impresa interessata e che si possa recuperare la ritenuta versata all’Erario (tramite codice “106E” o “1045”) mediante inserimento nel rigo “SX34” del Modello “770/2021”.