Controversia tra Consorzio di bonifica e gestore del “Servizio idrico integrato”: la giurisdizione è del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 3720 del 30 agosto, del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici affermano che la controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della Legge n. 36/94, e successivamente dell’art. 166 del Dlgs. n. 152/06, da parte del gestore del “Servizio idrico integrato” (che utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura) appartiene alla giurisdizione ordinaria, allorché la normativa regionale di dettaglio, come nel caso di specie, preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale, differenziandosi in tale modo dalla contribuzione di bonifica prevista dall’art. 21 del Rd. n. 215/33, costituente invece un’obbligazione tributaria a carico dei consorziati. In realtà, è  stato evidenziato che in tali ipotesi l’obbligazione gravante sul gestore nasce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d’Ambito e Consorzio di bonifica, e ciò sottolinea un modello differente rispetto a quello del contributo (per la gestione delle opere di bonifica) dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 del Cc.), dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nei Consorzi, avente natura indiscutibilmente tributaria, e dunque rientrante nella giurisdizione tributaria. Infine, chiariscono i Giudici che la bilateralità della fonte determinativa del contributo esclude la connotazione propriamente tributaria, avendo la legge attribuito rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione della prestazione del servizio fornito dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore, così che il canone dovuto dal gestore si atteggia principalmente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà non trae origine dall’atto impositivo, ma piuttosto dalla contrattazione che si colloca a monte, e che, seppure imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell’autonomia negoziale.