Il miglior raccordo tra le Amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato nell’ambito delle Convenzioni. L’indicazione rivolta ai Comuni che optano per lo schema organizzativo di carattere convenzionale, che non prevede l’istituzione di un autonomo soggetto dotato di personalità giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, arriva dall’Anac. Con il Comunicato 2 dicembre 2015, il Presidente dell’Authority è tornato sulle modalità attuative dell’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06, ai sensi del quale, dal 1° novembre scorso i Comuni non Capoluogo di Provincia devono espletare le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, attraverso le Unioni di Comuni, sottoscrivendo accordi consortili e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Con riferimento agli schemi organizzativi di carattere convenzionale, il Presidente ha evidenziato che questi possono originare problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità (ripartizione degli obblighi informativi tra Amministrazioni deleganti e delegate), che più in generale nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto nell’identificazione del soggetto che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio, nelle ipotesi di contenzioso che riguardi la gara.
Alla luce di queste considerazioni, l’Anac ha evidenziato che tutti questi aspetti devono essere definiti in maniera puntuale al momento della stesura delle convenzioni. “L’atto con il quale i Comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente all’aggiudicazione degli appalti è – si legge nel Comunicato – lo strumento più adatto, non solo ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento”.
Il Presidente dell’Anac ha quindi invitato tutti i soggetti che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno, sia gli obblighi informativi, che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle Convenzioni.