Conversione in Legge n. 58/2021 del “Decreto Elezioni”: stop alle sanzioni per mancata redazione delle “Relazioni di fine mandato”

È stata pubblicata sulla G.U. n. 108 del 7 maggio 2021 la Legge n. 58 del 3 maggio 2021, di conversione del Dl. n. 25 del 5 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di Consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle Università e delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica per l’anno 2021” (vedi Entilocalinews n. 11 del 15 marzo 2021).
Il Provvedimento ha fatto slittare in avanti il calendario delle Consultazioni elettorale per evitare assembramenti ai seggi, in ossequio alle norme anti-contagio da “Covid-19”.
Per evitare fenomeni di assembramento, l’art. 1 del citato Dl. ha stabilito che le Elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.
Saranno inserite nel medesimo turno:
- le Elezioni suppletive per i Seggi di Camera e Senato dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le consultazioni previste nei Comuni i cui Organi siano stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (anche ove già indette); queste si svolgeranno mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a Consigliere comunale;
- le Elezioni amministrative di cui all’art. 2, comma 4, del Dl. n. 183/2020, anche se già indette;
- le Elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, laddove le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021.
- le Elezioni degli Organi elettivi delle Regioni a Statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (fino alla data dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi, Consiglio e Giunta in carica continuano a svolgere compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria).
L’art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, introduce semplificazioni in materia di designazione dei Rappresentanti di lista nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021. Nello specifico, per scongiurare assembramenti in occasione del voto, viene consentito di presentare l’atto di designazione dei Rappresentanti della lista presso gli Uffici comunali mediante Pec entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.
L’art. 2 dispone, per l’anno corrente, la riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature per le Elezioni comunali e circoscrizionali.
Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, ha disposto per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale negli Enti con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a Sindaco collegato, a condizione:
1) che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;
2) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Sempre per le Consultazioni di cui sopra (elezione Sindaco e Consiglio comunale negli Enti con popolazione fino a 15.000 abitanti), sarà possibile – in deroga alla normativa vigente – scomputare il numero degli elettori iscritti all’Aire da quello degli elettori iscritti nelle Liste elettorali del Comune. Ciò ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle Elezioni negli Enti di tali dimensioni in cui sia stata ammessa e votata una sola Lista.
Confermato per quest’anno – sempre al fine di garantire il distanziamento sociale – anche il voto di lunedì, così come avvenuto lo scorso settembre 2020. Si voterà dunque tra le 7 e le 23 della domenica e tra le 7 e le 15 del lunedì.
In caso di coincidenza tra Elezioni suppletive per Camera e Senato e Consultazioni regionali o amministrative, appena completate le operazioni di voto e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle Elezioni suppletive e subito dopo, senza soluzione di continuità, alle regionali o amministrative.
Le operazioni di scrutinio per ciascuna Consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Ove a coincidere siano invece regionali e amministrative, lo scrutinio delle Elezioni amministrative è rinviato alle 9.00 del martedì, dando la precedenza alle Consultazioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono – come di consueto – proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri Enti interessati in base al numero delle rispettive Consultazioni.
E’ stato inoltre autorizzato, per opera del nuovo art. 3-bis, introdotto in sede di conversione, l’ampliamento degli orari di apertura degli Uffici del Casellario giudiziario nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della pubblicazione del certificato del Casellario giudiziale dei candidati per le consultazioni elettorali dell’anno 2021.
Il successivo art. 3-ter fa sì che non siano applicabili, nell’anno corrente, le sanzioni per il mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della “Relazione di fine mandato” del Sindaco.
Related Articles
“Piattaforma certificazione crediti”: nuove modalità di esportazione dei dati delle fatture in formato Excel
Con un Comunicato pubblicato il 31 luglio 2015 sul Portale “Piattaforma certificazione crediti”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Servizi elettorali: il Viminale fornisce le indicazioni per le Elezioni amministrative del primo semestre del 2023
Con la Circolare Dait n. 30 del 17 marzo 2023, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e
Processo tributario: l’esimente da sanzioni non può essere rilevata d’ufficio
Nella Sentenza n. 12768 del 19 giugno 2015, la Corte di Cassazione afferma che la generica richiesta di accertamento
No comments
Write a commentOnly registered users can comment.