Nella Delibera n. 677 del 17 luglio 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 220 del Dlgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. n. 163/2006, per l’affidamento del “Servizio di trasporto pubblico locale di linea” in un Comune. In particolare, nel caso di specie, viene contestata l’illegittimità della Determina di indizione della gara e del bando per asserita assenza di copertura finanziaria e l’illegittimità dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa in seduta riservata.
L’Anac preliminarmente rileva che, anche se la questione controversa in esame è relativa ad una procedura indetta sotto la vigenza del precedente “Codice” (Dlgs. n. 163/2006), essa va definita ai sensi del nuovo “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del Dlgs. n. 50/2016”. L’Autorità precisa che il Principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, unitamente alle previsioni dell’art. 81 della medesima, impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria, pertanto “la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal ‘Patto di stabilità’”. Inoltre, è nullo il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione in mancanza di copertura finanziaria ovvero che rinvia a bilanci futuri per l’assunzione delle successive coperture finanziarie. In applicazione del suddetto Principio, l’Anac ha ritenuto non conforme ai Principi di legalità e buon andamento una procedura ad evidenza pubblica avente quale atto presupposto una Determinazione a contrarre non esecutiva per mancanza del visto di regolarità contabile, bandita senza la disponibilità ab initio dei fondi necessari. L’Authority sottolinea che spetta alla stazione appaltante, ed in particolare al Responsabile del “Servizio Finanziario” del Comune, accertare l’effettiva disponibilità delle risorse economiche per garantire la copertura del Servizio nonché la concreta disponibilità degli stanziamenti, con la precisazione che detto accertamento va effettuato ex ante (al momento dell’indizione della gara) e che l’assenza di copertura economica può determinare profili di responsabilità amministrativa a carico dei soggetti responsabili.
Poi, l’Anac precisa che la gara di cui si discute è una procedura ristretta, di cui all’art. 55 del Dlgs. n. 163/2006. In questo caso, la fase di prequalifica non deve essere assista da pubblicità ed è quindi legittimo che le operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa siano effettuate in seduta riservata. In particolare, l’inapplicabilità del Principio di pubblicità alla fase di prequalifica si ricava dall’art. 13, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), che differisce l’accesso documentale all’elenco delle ditte che hanno segnalato l’interesse a partecipare alla gara fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in quanto ogni precedente conoscenza degli atti di gara rischierebbe di vanificare il corretto spiegarsi del confronto concorrenziale.