Nella Sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015 la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso della Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del Dl. n. 66/14 convertito con Legge n. 89/14, in base al quale le Amministrazioni pubbliche, esclusi gli Enti del Servizio sanitario nazionale ma comprese le Regioni, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
In particolare la Regione
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