Corrispondenza tra risorse e funzioni

 

Nella Delibera n. 426 del 3 agosto 2017 della Corte dei conti Veneto, viene chiesto un parere in merito ai servizi di “Trasporto e assistenza didattico-integrativa nelle scuole degli allievi disabili e di assistenza dei figli riconosciuti da un solo genitore”, e delle relative spese di funzionamento, alla luce della norma transitoria contenuta nell’art. 2 della Lr. n. 30/16 (per effetto della quale molte funzioni “non fondamentali” sono state sottratte alla titolarità delle Province e acquisite dalla Regione). La Sezione rileva che la Lr. n. 30/16, ha disposto la ricollocazione in capo alla Regione delle “funzioni non fondamentali” già conferite alle Province. prevedendo la prosecuzione, da parte delle Province e della Citta metropolitana, fino alla definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo, dei servizi inerenti le funzioni “riallocate”. Tra le funzioni “riattribuite” alla competenza amministrativa regionale figurano anche i servizi di “Trasporto degli allievi disabili, di assistenza didattico-integrativa in favore di questi ultimi e di assistenza dei figli riconosciuti da un solo genitore”. Tuttavia, sotto il profilo finanziario, la Legge regionale citata nulla prevede, in termini di stanziamento, con riguardo al mantenimento (temporaneo) delle funzioni. Secondo il sistema delineato, in primis, dalla Costituzione, e poi, dalla legislazione ordinaria nazionale, nel caso di conferimento di funzioni da parte dello Stato o delle Regioni agli Enti Locali, ne deve essere assicurato l’integrale finanziamento, mediante la previsione, nella legge che opera l’attribuzione, di risorse congrue ed adeguate, affinché l’attribuzione non determini squilibri di bilancio negli Enti assegnatari delle funzioni.