Nell’Ordinanza n. 21950 del 28 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie relative al Cosap. La Suprema Corte puntualizza che le controversie attinenti al Cosap non hanno natura tributaria. Pertanto, il difetto della natura tributaria della controversia, fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del Giudice tributario, con la conseguenza che l’attribuzione a tale giudice della cognizione di tali controversie si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un nuovo Giudice speciale vietato dall’art. 102, comma 2, della Costituzione.