Costi della manodopera: devono essere necessariamente indicati nell’offerta economica

Nella Delibera n. 227 del 16 marzo 2021 dell’Anac, una Società, qualificatasi seconda nella graduatoria in una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, contesta l’aggiudicazione disposta nei confronti di altra Società per contrasto con l’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, e con il disciplinare di gara, e con l’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, non essendo stati indicati i costi della manodopera con l’offerta economica. L’Anac afferma che l’offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera in virtù di un obbligo legale previsto dall’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016. I costi della manodopera che non siano stati indicati con l’offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione delle giustificazioni rese ai sensi dell’art. 97 del Dlgs. n. 50/2016, né in sede di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016.