Delibera n. 174 del 10 aprile 2024
Una Asl chiede un parere sulla correttezza della decisione di applicare il ribasso offerto dalla Società aggiudicataria anche ai costi della manodopera, nonostante la lettera di invito/disciplinare di gara stabilisse che gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera non fossero soggetti a ribasso
La questione controversa riguarda quindi la modalità di calcolo dell’importo contrattuale, specificamente se includere o meno il costo della manodopera nel ribasso offerto dall’operatore aggiudicatario, alla luce delle disposizioni della gara. L’Anac chiarisce che, nonostante i costi della manodopera siano quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, essi rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti in sede di gara. L’interpretazione opposta (suggerita dalla Società aggiudicataria) di applicare il ribasso percentuale all’importo a base di gara “al netto” dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non trova sostegno né nel Codice né nella disciplina di gara.
Nel caso di un appalto di lavori a misura il corrispettivo contrattuale va definito applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro i prezzi contrattuali dedotti nel contratto, calcolati applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario al listino prezzi.