Nella Delibera n. 54 del 17 giugno 2015 della Corte dei conti Liguria, la questione controversa attiene sostanzialmente all’interpretazione dell’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10 ai sensi del quale, “a decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni pubbliche (…) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”. In particolare riguardo alla prima situazione segnalata dal Comune, concernente le spese connesse alla gestione del sito web istituzionale, la Sezione considera che, come emerge chiaramente dal Dlgs. n. 33/13,
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.