Costi medi della manodopera inferiori alla Tabelle ministeriali: non comportano l’automatica esclusione dalla gara

Nella Delibera n. 504 del 5 giugno 2019 dell’Anac, la questione controversa ha ad oggetto l’esclusione illegittima di una Società da una procedura aperta per l’affidamento di lavori di realizzazione di completamento di Impianti elettrici e idrici. In particolare, viene sostenuto che la Società in questione avrebbe indicato un costo della mano d’opera inferiore ai livelli minimi tabellari.
L’operatore economico evidenzia che la stazione appaltante non ha indicato i suddetti limiti nel bando di gara, ma che la stessa nella comunicazione di conferma dell’esclusione ha precisato di aver stimato in fase progettuale un range minimo e massimo di costo per la manodopera entro i quali dover collocare l’indicazione da parte del concorrente onde non essere giudicato automaticamente incongruo e quindi escluso.
L’Anac prima di tutto pone in evidenza quanto statuito dagli artt. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/16 e seguenti: “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d)”.
Poi, l’Autorità chiarisce che, in tema di costo della manodopera, con particolare riguardo ai costi medi indicati nelle Tabelle ministeriali (quale costo medio del lavoro), essi non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e analisi aziendali che evidenzino una particolare organizzazione che giustifichi la sostenibilità dei costi inferiori. Dunque, rappresentando solo una funzione di parametro di riferimento, risulta possibile un discostamento da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia dell’offerta, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa.
L’Anac precisa che la disposizione sopra richiamata prevede oggi un obbligo generalizzato in capo alla stazione appaltante, laddove prevede che la stessa proceda alla verifica dei costi della manodopera indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, prima di procedere all’aggiudicazione della gara.
Dunque, in sostanza, non appare conforme un “automatismo” nell’esclusione del concorrente senza un contraddittorio con esso in ordine all’eventuale discostamento dai costi medi della manodopera, all’esito del quale, in caso di valutazione negativa, può essere disposta l’esclusione.
Related Articles
Processo tributario: nel contenzioso sulla notifica dell’accertamento è parte il Comune
Nella Sentenza n. 4962 del 2 marzo 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che nel Processo
Tari: quota variabile della tariffa
Nella Delibera n. 139 del 9 maggio 2018 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto se sia possibile, anche in
Ici/Imu: fabbricati di nuova costruzione, accatastati ma non ultimati
Nella Sentenza n. 11694 dell’11 maggio 2017 della Corte di Cassazione, veniva respinta l’impugnazione proposta da un Consorzio contro l’avviso
No comments
Write a commentOnly registered users can comment.