Nella Sentenza 689 del 27 luglio 2018 del Tar Sardegna, viene chiesto se la separata indicazione del costo della manodopera, prevista dall’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, è necessaria a pena di esclusione o sia oggetto esclusivamente del giudizio di anomalia dell’offerta economica di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), del “Codice dei Contratti” (ai cui sensi, l’offerta è anormalmente bassa se “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite Tabelle di cui all’art. 23, comma 16”). I Giudici sardi chiariscono che, per le gare indette nella vigenza del nuovo “Codice dei Contratti”, la mancata indicazione degli oneri aziendali porta alla violazione della specifica prescrizione imposta dall’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, e alla conseguente esclusione dalla gara (senza possibilità di ricorrere al “soccorso istruttorio”, in quanto la richiamata norma del codice “ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo”). I Giudici precisano che non si intravedono ragioni sufficienti per discriminare le conseguenze giuridiche che sarebbero riconducibili alla mancata indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera limitate alla sola verifica della anomalia dell’offerta. Inoltre, tale diversità di effetti giuridici non è ammissibile nemmeno sul piano sostanziale, posto che i beni tutelati attraverso l’imposizione degli obblighi dichiarativi in questione sono del tutto convergenti, poiché si vuole garantire la tutela del lavoro, sia sotto il profilo della applicazione dei Contratti collettivi, sia sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’indicazione separata anche del costo della manodopera appare necessaria pertanto, non solo ai fini della successiva verifica dell’anomalia ma, prima ancora, in sede di predisposizione dell’offerta economica, al fine di formulare un’offerta consapevole e completa su tutti i profili sopra evidenziati. Ne deriva come conclusione che l’indicazione si configura come prescrizione di legge da rispettare a pena di esclusione. Da quanto osservato discende altresì l’inammissibilità del “soccorso istruttorio”, che il “Codice dei Contratti” vigente non ammette in tutte le ipotesi di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica (art. 83, comma 9; che l’indicazione dei costi della manodopera costituisca un elemento dell’offerta economica è precisato espressamente dall’art. 95, comma 10, più volte citato).