“Covid-19”: alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di calcolo del premio di 100 Euro ai lavoratori dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al premio ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 63 del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020), con particolare riferimento a quanto indicato alle risposte ai quesiti 4.1. e 4.4 della Circolare n. 8/E del 2020 (vedi Entilocalinews n. 14 del 6 aprile 2020).

In base all’art. 63, comma 1, sopra citato, “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

Il successivo comma 2 prevede che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, il comma 3 prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della “compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997.

Si prevede che il premio di Euro 100 deve essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”di marzo. In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle Imprese, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal Contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di Euro 100 moltiplicato per il suddetto rapporto.

Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui trattasi, l’Agenzia ha ritenuto che il premio di Euro 100 spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Fermo restando il limite massimo di Euro 100, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

La Circolare fornisce poi alcune esemplificazioni numeriche, a cui si rinvia.