“Covid-19”: il riacutizzarsi dell’emergenza fa slittare il turno elettorale straordinario

La seconda ondata della pandemia da “Covid-19” riscrive anche il calendario delle Consultazioni elettorali. Con il Dl. 7 novembre 2020, n. 148, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di Consultazioni elettorali per l’anno 2020”, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 7 novembre 2020, è stato disposto lo slittamento del turno elettorale straordinario.

Per evitare fenomeni di assembramento, l’art. 1 del citato Dl. ha stabilito che le Elezioni nei Comuni i cui Organi siano stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, già indette per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 (con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020) – siano rinviate e si svolgano entro il 31 marzo 2021, mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a Consigliere comunale.
La nuova data delle elezioni sarà fissata, nelle Regioni a Statuto ordinario, da un Dm. Ministero dell’Interno, non oltre il 55° giorno antecedente quello della votazione, fino al rinnovo degli Organi elettivi di tutti i predetti Comuni sciolti ai sensi dell’art. 143 del Tuel, “è prorogata la durata delle rispettive Commissioni straordinarie di cui all’art. 144 del Decreto legislativo n. 267/2000”.

Analogamente l’art. 2 del Dl. dispone la proroga anche delle Elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali.

Le Elezioni del Consiglio metropolitano avrebbero dovuto svolgersi, ai sensi dell’art.1, comma 21, della Legge n. 56/2014, entro 60 giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo. Il Decreto in commento ha stabilito una deroga per l’anno corrente che consente di estendere tale limite a 180 giorni.

Sono interessati da tale rinnovo i Consigli delle Città metropolitane di Venezia e Reggio Calabria.

Quanto alle Elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali, che avrebbero dovuto tenersi entro 90 giorni dal turno ordinario delle Elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario (20 e 21 settembre 2020), queste potranno – in virtù dell’art. 2, comma 2, del Dl. n. 148/2000 – svolgersi entro il 31 marzo 2021.

Restano conseguentemente in carica, fino al rinnovo, gli attuali Organi delle Città metropolitane e Province.

La data di svolgimento delle citate Elezioni di secondo livello sarà fissata dalle Amministrazioni stesse, alle quali compete l’organizzazione e la gestione delle consultazioni in questione.