“Covid-19”: in G.U. il “Decreto ponte” che disciplina le misure anti-contagio fino all’approvazione del Dpcm.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 il Dl. n 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della Direttiva (Ue) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Si tratta di un “Decreto ponte”, emanato per sopperire alla mancata approvazione del Dpcm. che avrebbe dovuto tracciare il quadro delle misure precauzionali da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virusCovid-19”, posto che il precedente Dpcm. 7 settembre 2020 era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.

Fino alla emanazione dell’apposito e più dettagliato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui pubblicazione è attesa per la prossima settimana, il Dl. n. 125/2020 ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 le misure approvate dal Decreto previgente.

Dispositivi di protezione individuale

Contestualmente è stata introdotta una stretta sull’uso della mascherina. Dato il numero crescente dei contagi, l’Esecutivo ha disposto l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, “Dispositivi di protezione individuale”, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.

Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
  • i bambini di età inferiore a 6 anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Resta salva la facoltà delle Regioni di introdurre proprie misure di contenimento del virus che non coincidano con quelle dettate a livello centrale, purché siano più restrittive rispetto alle medesime. Attraverso una modifica apportata all’art. 1, comma 16, del Dl. n. 33/2020, viene dunque preclusa, ai Presidenti delle Regioni, la possibilità di allentare i “paletti” fissati dal Governo centrale.

Lavoro

Si segnala inoltre che l’art. 3 del Dl. in commento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del Dl. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”). E’ dunque ancora possibile presentare le domande di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, collegate all’emergenza epidemiologica. Con questa misura viene assicurata alle Imprese una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di “Cig Covid-19”, garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal “Decreto Agosto”.

Tracciamento contagi

Il Dl. introduce anche norme volte a garantire la continuità del sistema di allerta realizzato attraverso la App “Immuni”, che consente il tracciamento delle persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al “Covid-19”.

Alla luce della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto in commento, l’utilizzo dell’Applicazione e della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 28/2020, si interromperanno alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del “Covid-19” anche a carattere transfrontaliero, individuata con Dpcm., su proposta del Ministro della Salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021. Entro la stessa data tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi. Nella previgente formulazione, il limite temporale per quanto detto, era dato dalla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Viene inoltre aperta la strada per l’interoperabilità della App “Immuni” con le Piattaforme analoghe utilizzate da altri Paesi dell’Unione europea.

Altre proroghe

Prorogati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di cui all’Allegato 1 del Dl. n. 83/2020. L’elenco delle norme riportate nel Prospetto in questione è stato fatto oggetto di alcune modifiche.

In particolare, sono stati:

  • soppressi i numeri 28 (relativo al Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 29 (afferenti i limiti temporali per il trattamento dei dati acquisiti tramite la App “Immuni”);
  • sostituito il punto 18 con il solo comma 6-ter (contro i precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7) dell’art. 101 del Dl. n. 18/2020.

Sono stati inoltre aggiunti (e quindi prorogati al 31 dicembre 2020) i seguenti termini:

  1. art. 87, commi 6 e 7, Dl. n. 18/2020 (di interesse per Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate);
  2. art. 106, Dl. n. 18/2020 (recante norme in materia di svolgimento delle Assemblee di Società);
  3. art. 4, Dl. n. 23/2020 (norma che introduce una serie di semplificazioni volte ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Intermediari finanziari);
  4. artt. 33 e 34 del Dl. n. 34/2020 (semplificazioni in materia di sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali);
  5. art. 221, comma 2, del Dl. n. 34/2020 (disposizioni in materia di Processo civile e penale);
  6. art. 35 del Dl. n. 104/2020 (proroga dell’incremento di 753 unità di personale finalizzato alla prosecuzione, da parte delle Forze Armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione della pandemia).

di Veronica Potenza