“Covid-19”: in G.U. il Dl. n. 158/2020, con le limitazioni agli spostamenti da osservare durante il periodo natalizio


È stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020 il Dl. n. 158 del 2 dicembre 2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus ‘Covid-19’”.

Il Decreto novella una disposizione di cui al Dl. n. 19 del 25 marzo 2020, estendendo fino a 50 giorni – rispetto agli originari 30 – la durata massima delle misure restrittive eccezionali che possono essere adottate dall’Esecutivo per fronteggiare l’emergenza “Covid-19”.

L’art. 1, comma 2, disciplina i limiti agli spostamenti che dovranno essere osservati nel periodo delle festività natalizie, disponendo che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sia vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, che non sia motivato da esigenze lavorative, di salute o di necessità.

Ancora più stringenti i vincoli stabiliti per le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno posto che nei giorni citati (25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021), non sarà possibile uscire dal proprio Comune, tranne che per le già citate eccezioni: salute, lavoro, necessità.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Le norme di cui sopra sono da considerarsi valide sull’intero territorio nazionale. Trascendono quindi la classificazione delle varie Regioni in base ai livelli di rischio (aree gialle, arancioni e rosse) e dovranno quindi essere osservate da tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal fatto che risiedano in territori più o meno colpiti dal virus.