“Covid-19”: la Direttiva del Ministero P.A. concernente le misure di prevenzione da adottare da parte degli Uffici pubblici

Il Ministero per la P.A. ha emanato la Direttiva n. 2/2020, avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001”.

Il Documento, registrato presso la Corte dei conti in data 12 marzo 2012, che interviene a sostituire la precedente Direttiva n. 1/2020 che aveva dato le prime indicazione al fine di rafforzare le modalità lavorative a distanza tramite “smart working”, ha previsto misure più stringenti, in relazione all’emergenza “Covid-19”, sulle regole organizzative e di condotta indirizzate alle P.A., anche alla luce degli ultimi Dpcm. emanati dal Governo.

Il Ministero invita le Amministrazioni destinatarie della Direttiva ad assicurare il rispetto delle indicazioni in essa contenute anche da parte delle Società a controllo pubblico e degli Enti vigilati.

Al fine di tutelare la salute di cittadini e dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di erogare i servizi indifferibili, vengono indicate nel documento le linee di comportamento che gli Enti devono seguire.

Svolgimento dell’attività amministrativa

Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le P.A., nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.

A tal fine, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun Ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le P.A., nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le Amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le P.A., anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al “lavoro agile” come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del Dpcm. 8 marzo 2020.

Come ricordato nella Circolare n. 1/2020, per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 della Legge n. 124/2015 dal recente Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

A tal fine, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle P.A. in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse, con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

Sul punto, come già chiarito nella citata Circolare n. 1/2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’Amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole P.A.

Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti e delle relative misure di protezione adottate in attuazione del Dl. n. 6/2000, le P.A., nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.

Le Amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal Dpcm. 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.

Missioni

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19” non saranno effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.

Procedure concorsuali

Per effetto dell’art. 1, comma 1, del Dpcm. 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Sono escluse dal regime di sospensione:

– le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

– i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo, e quelli per il personale della Protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di cui all’Allegato 1, lett. d), del Dpcm. 8 marzo 2020.

Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto previsto per le attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli Uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Le P.A. rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia, nonché, qualora l’Autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative.

Inoltre, le P.A. sono tenute ad esporre presso i propri Uffici e a pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni di prevenzione rese note dalle Autorità competenti.

Le P.A. continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del Ssn. rivolgendosi invece telefonicamente al proprio Medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Monitoraggio

Le Amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della Funzione pubblica a mezzo Pec al seguente indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it[1], le misure poste in essere in attuazione della presente Direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al “lavoro agile”.

Endnotes:
  1. protocollo_dfp@mailbox.governo.it: mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it