“Covid-19”: la Funzione pubblica ritiene escluse le ferie del 2020 dall’applicazione del Dl. “Cura Italia”

Le ferie maturate nell’anno 2020 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, comma 3, del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”). È quanto ha chiarito l’Ispettorato per la Funzione pubblica con la Nota n. 27465/2020, in risposta alla segnalazione di un’Organizzazione sindacale che ha ritenuto illegittimo l’operato di un Ente Locale.

In particolare, il comma 3 dell’art. 87 del Dl. n. 18/2020 ha previsto che, “qualora non sia possibile ricorrere al ‘lavoro agile’, le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto della Contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le Amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.

Proprio con riferimento alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di far fruire ai propri dipendenti le “ferie pregresse”, una questione fin da subito oggetto di dibattito ha riguardato la ricomprensione o meno in questo ambito anche delle ferie già maturate nell’anno 2020. Questione oggetto della segnalazione sindacale inviata all’Ispettorato.

Nel caso specifico l’Ente Locale interessato, in attuazione di norme e ordinanze regionali relative al contrasto del contagio da “Covid-19”, ha dovuto sospendere alcuni servizi all’utenza (nel caso di specie, Centri diurni per soggetti disabili). Al personale addetto ai predetti servizi, data l’impossibilità di ricorre al “lavoro agile”, dopo aver esperito tutte le modalità per giustificare le assenze (utilizzo di ferie pregresse, di congedi, della banca ore e istituti analoghi), è stato imposto di fruire delle ferie maturate nell’anno in corso, anziché attivare l’esenzione dal servizio. Scelta ritenuta illegittima dalle Organizzazioni sindacali.

In merito, la Circolare della Funzione pubblica n. 2/2020 e il successivo Protocollo sulle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici dello scorso 3 aprile 2020 non si sono espressi in modo chiaro sulla questione, aprendo alla possibilità, come nel caso di specie, di prassi applicative difformi tra i diversi Enti.

L’Ispettorato, al fine di fare chiarezza sul punto, ha precisato che la corretta applicazione dell’art. 87, comma 3, del Decreto “Cura Italia”, è rintracciabile all’interno della Circolare esplicativa n. 2/2020. Nel dettaglio, in merito agli strumenti individuati dalla norma a cui le Amministrazioni possono fare ricorso, viene precisato che, “con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla Contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali”, specificando altresì che, “oltre alle ferie del 2018 o precedenti – la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”. Ciò posto, sostengono gli Ispettori, le ferie relative all’anno 2020 non rientrano nelle ipotesi di congedo previste dall’art. 87, comma 3, del Decreto “Cura Italia”.

L’Ispettorato inoltre ha precisato che le assenze consentite ai sensi dell’art. 25, comma 1, del citato Decreto n. 18/2020, recante “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del Settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid-19”, devono essere annoverate in una specifica categoria di congedo prevista per far fronte alla situazione emergenziale in atto, non potendosi configurare quali “ferie retribuite al 50%”.