“Covid-19”: necessaria la “Certificazione verde” per chi rientra dall’estero

“Covid-19”: necessaria la “Certificazione verde” per chi rientra dall’estero

Sulla G.U. n.145 del 19 giugno 2021 è stata pubblicata una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

L’Ordinanza, che ha effetto a partire dal 21 giugno 2021 e terminerà il 30 luglio 2021, introduce l’obbligo di presentazione di una “Certificazione verde” rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Dl. n. 52/2021 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954 per chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’Elenco “C” dell’“Allegato 20” del predetto Decreto.

Inoltre, la compilazione del “Passenger Locator Form”, prevista dall’Ordinanza del Ministero della Salute 16 aprile 2021 e pubblicata sulla G.U. n. 92 del 17 aprile 2021, non è richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere o nazionali situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. 

Per quanto riguarda l’ingresso sul territorio nazionale da Canada, Giappone o Stati Uniti, è necessario presentare al rientro in Italia una “Certificazione verde” rilasciata dalle rispettive Autorità sanitarie locali. 

Le misure relative agli spostamenti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 aprile 2021, sono prorogate fino al 30 luglio 2021.

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia nel Regno Unito e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’Isola di Cipro), è obbligatorio sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui all’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 14 maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora e comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio. Al termine dei 5 giorni di isolamento fiduciario, è necessario effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico.

I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una “Certificazione verde” non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l’isolamento fiduciario. I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.


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