“Covid-19”: pubblicato il Dl. n. 139/2021 relativo a riaperture, accesso a Eventi pubblici e Musei e protezione dei dati personali

Sulla G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021 è stato pubblicato il Dl. n. 139/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di Pubbliche Amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.

Di seguito si riportano le norme di maggiore interesse per gli Enti Locali e lo Società pubbliche.

Art. 1 – Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di Eventi e competizioni sportivi e di Discoteche

In “zona gialla”, gli Spettacoli aperti al pubblico in Sale teatrali, Sale da concerto, Sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Green pass”.

In “zona gialla”, la capienza consentita non può essere superiore al 50%. In “zona bianca”, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. Per gli Spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’Evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da “Covid-19”.

In “zona bianca”, le attività che abbiano luogo in Sale da ballo, Discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di Protocolli e Linee-guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 33/2020. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Green pass” e la capienza non può comunque essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso dove devono essere presenti impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di Musei e altri Istituti e Luoghi della cultura 

Dall’11 ottobre 2021, non è necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro nei Luoghi della cultura e Musei.

Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle Certificazioni verdi “Covid-19” nei Settori pubblico e privato 

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, i dipendenti sono tenuti a rendere le Comunicazioni di cui al comma 6, dell’art. 9-quinquies, e al comma 6, dell’art. 9-septies, della Legge n. 87/2021 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Art. 7 – Incremento della dotazione del “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” 

Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan e consentire l’attivazione di 3.000 nuovi posti nel “Sistema di accoglienza e integrazione” (“Sai”), la dotazione del “Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo” è incrementata di Euro 11.335.320 per l’anno 2021 e di Euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

Art. 9 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte della P.A. nonché da parte di Società a controllo pubblico statale, con esclusione per le Società pubbliche che svolgono l’attività in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

La finalità del trattamento è indicata dall’Ente in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente.

Dai 14 anni in avanti, chiunque abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano e destinati a rimanere privati, siano stati oggetto di invio o pubblicazione senza il suo consenso, può rivolgersi al Garante il quale, entro 48 ore, provvede ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Ue 2016/679 e degli art. 143 e 144. 

Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela. 

Infine, i pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti per riforme, misure e progetti del “Pnrr” sono resi nel termine non prorogabile di 30 giorni dalla richiesta. Decorsa tale tempistica, si può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.