Crediti commerciali nei confronti di Enti Locali: definite le procedure di recupero con somme iscritte a ruolo

Con la Circolare 4 agosto 2014, n. 23, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del Bilancio, dell’Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Ispettorato generale di Finanza, è intervenuto in materia di “Definizione delle procedure di recupero presso gli Enti i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi dell’art. 28-quater del Dpr. n. 602/73, in caso di mancato spontaneo pagamento agli Agenti della riscossione”.

Ricordiamo che l’art. 28-quater del Dpr. n. 602/73 prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Tale articolo è stato attuato con il Dm. Mef 25 giugno 2012, recante “Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”, e con il Dm. Mef 19 ottobre 2012, contenente le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali. Il termine entro il quale le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli artt. 29 e 30 del Dl. n. 78/10, devono essere stati notificati per poter accedere alla compensazione è attualmente fissato al 30 settembre 2013 (art. 9, comma 02, del Dl. n. 35/13).

L’art. 5 del citato Dm. 25 giugno 2012 stabilisce le procedure per la riscossione delle somme presso gli Enti i cui debiti siano stati oggetto di compensazione; infatti, il comma 1 prevede che “l’Ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa”, e il comma 2 dispone che, “in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’Ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l’Agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze e l’importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’Ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei Fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla Compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l’Agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al Titolo II del Dpr. n. 602/73.”

Con la presente Circolare, il Mef fornisce indicazioni operative alle Istituzioni coinvolte nel processo di recupero delle somme, nonché agli Enti debitori.

Modalità di comunicazione da parte degli Agenti della riscossione

Una volta oltrepassato il termine previsto dal Dm. per il pagamento spontaneo da parte dell’Ente debitore, gli Agenti della riscossione devono provvedere a comunicare al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, finanzalocale.prot@pec.interno.it), al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio di Coordinamento del Ragioniere generale dello Stato, rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it), e all’Agenzia delle Entrate (Direzione centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Settore Contabilità e Bilancio, Ufficio Struttura di Gestione, agenziaentratepec@pec.agenziaentrate.it), le somme per le quali non si è verificato il pagamento spontaneo.

Tale comunicazione deve contenere, per ciascun debito, le seguenti informazioni:

  • codice ambito provinciale dell’Agente della riscossione;
  • numero identificativo della certificazione;
  • data di rilascio della certificazione;
  • data prevista per il pagamento indicata nella certificazione;
  • denominazione e Codice fiscale dell’Ente debitore;
  • importo oggetto di compensazione;
  • somma per la quale attivare il recupero;
  • importo complessivo del debito certificato;
  • indicazione del formato della certificazione (cartaceo o elettronico);
  • modalità per il versamento agli Agenti della riscossione delle somme eventualmente recuperate.

Modalità di recupero delle somme nei confronti degli Enti debitori

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli Agenti della riscossione, devono attivarsi le procedure di recupero con modalità distinte a seconda della tipologia di Ente nei confronti del quale si agisce.

Il recupero nei confronti di Regioni e Province autonome, Comuni e Province è effettuato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la “struttura di gestione” di cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, a valere sulle entrate spettanti ai medesimi in sede di ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art. 17 Dlgs. n. 241/97, oppure tramite il Modello “F24 enti pubblici, di cui al Provvedimento direttoriale Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013.

Per i Comuni e le Province, il recupero avviene sulle entrate a questi spettanti a qualsiasi titolo, mentre per le Regioni e le Province autonome, lo stesso è a valere sull’Irap, con imputazione dell’importo trattenuto alla quota di tale Tributo non destinata al finanziamento dei “livelli essenziali di assistenza”.

In caso d’incapienza, totale o parziale, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione al Ministero dell’Interno e al Mef, mettendo a conoscenza l’Agente della riscossione, affinché siano verificate, per gli Enti di rispettiva competenza, la possibilità di ridurre le somme a qualsiasi titolo dovute agli Enti debitori e, in caso positivo, provvedano a trattenere il relativo importo in occasione della successiva erogazione.

Per gli Enti diversi da quelli sopra citati, il Mef e il Min, per gli Enti di rispettiva competenza, effettuano, ove possibile, il recupero a valere sulle somme dovute agli stessi a qualsiasi titolo; con riferimento agli Enti debitori che ricevono somme da altri Ministeri, la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del Bilancio – provvede a dare comunicazione ai predetti Dicasteri dell’importo da trattenere ai fini del recupero e del relativo versamento agli agenti della riscossione.

In caso di impossibilità di effettuare, anche parzialmente, il recupero secondo le predette modalità, il Ministero competente, ai fini dell’avvio delle procedure di riscossione coattiva per il debito residuo, ne dà notizia dagli Agenti della riscossione, a mezzo Pec, in risposta alla comunicazione sopra prevista.

In relazione agli importi da recuperare presso Amministrazioni dello Stato, centrali o periferiche, la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del Bilancio – provvede alla comunicazione alle Amministrazioni delle somme da versare agli Agenti della riscossione.

Nel caso in cui gli Enti debitori versino spontaneamente agli Agenti della riscossione in una data successiva a quella della suddetta comunicazione, possono verificarsi le seguenti circostanze:

– se il recupero con altre modalità non è ancora avvenuto, gli Agenti della riscossione ne danno notizia al Mef, al Min e all’Agenzia delle Entrate, sempre tramite Pec;

– se il predetto recupero è invece già avvenuto, l’Agente della riscossione procede direttamente alla restituzione all’Ente interessato, mediante bonifico bancario.

Modalità di contabilizzazione dell’avvenuto recupero nei bilanci degli Enti debitori

La Circolare n. 23 fornisce indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione dell’avvenuto recupero delle somme oggetto di compensazione nei bilanci degli Enti debitori, distintamente per tipologia di Ente.

Per gli Enti debitori diversi dalle Amministrazioni dello Stato, poiché il recupero avverrà a valere sulle entrate, si deve procedere ad una registrazione lorda dei flussi: in particolare, le entrate – siano esse tributi o trasferimenti – sono accertate comprendendo la quota trattenuta ai fini del recupero e, contestualmente, il pagamento del debito commerciale è registrato sul capitolo cui afferisce la transazione commerciale, operando, anziché il pagamento al creditore originario, il versamento all’entrata del bilancio dell’Ente, con un mandato commutabile in quietanza d’entrata. In caso di recupero tramite riscossione coattiva, la registrazione avviene ordinariamente come pagamento sul capitolo a cui afferisce la transazione commerciale.

Per gli Enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, l’avvenuto recupero deve essere registrato attraverso l’estinzione delle partite debitorie e creditorie relative alle somme oggetto di compensazione.

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