Credito d’imposta su canoni di locazione: vale anche per le concessioni scadute con pagamento di indennità di occupazione “sine titulo”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 120 del 18 febbraio 2021, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda nel caso di concessione di locali da parte di un Comune, scaduta ma con avvenuto pagamento di indennità di occupazione da parte delle Società concessionaria.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 28 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (“Decreto Rilancio” – vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto.

Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:

a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

In sede di conversione in Legge è stato inserito il comma 3-bis, che ha riconosciuto il credito d’imposta in esame, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle “Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore”.

Il successivo comma 5 dello stesso art. 28 prevede, a sua volta, che il credito d’imposta “è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti contenuti nella Circolare n. 9/E del 2020.

L’art. 8 del Dl. n. 137/2020, nella versione modificata dalla Legge di conversione n. 176/2020 (“Decreto Ristori” – vedi Entilocalinews n. 1 del 4 gennaio 2021), ha esteso il credito d’imposta in esame in relazione ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati all’Allegato 1 annesso al citato Decreto-legge.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto dalla Società istante – circa la possibilità di beneficiare del credito di imposta in argomento a seguito del pagamento dell’indennità provvisoria in assenza della concessione da parte del Comune – l’Agenzia ha precisato che la finalità dell’agevolazione “è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche”. Tenuto conto di tale ratio legis, ai soli fini dell’agevolazione in commento, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità in questione possa essere assimilato ai contratti “di locazione, di leasing o di concessione di immobili (…)” di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”.

Di conseguenza, la Società istante può fruire del credito d’imposta di cui al citato art. 28 del Dl. n. 34/2020, con riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in assenza di un contratto di concessione vigente per l’occupazione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di concessione che ha espletato i suoi effetti sino al 31 dicembre 2016 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina qui in esame), indipendentemente dalla qualificazione fiscale (vedasi Circolare n. 43/E del 2007) che tali somme assumono ai fini delle Imposte dirette.