Nella Sentenza n. 590 del 29 ottobre 2018 della Cga Sicilia, la questione controversa in esame riguarda l’ottemperanza nei confronti di Enti Locali in dissesto. I Giudici rilevano che la dichiarazione di dissesto degli Enti Locali rende inammissibili i ricorsi promossi per l’esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto, anche se relativi a fatti o atti di gestione anteriori.
I Giudici chiariscono che la dichiarazione di dissesto di un Ente Locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente. Se ne ricava il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.