Criteri di selezione: valutazione del personale impiegato nell’appalto

Nella Sentenza n. 3970 del 27 settembre 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, i Giudici si esprimono sui requisiti di partecipazione alle gare, ed in particolare sul fatto che i bandi possono prevedere la valutazione dell’esperienza lavorativa del personale offerto per la gestione del Servizio. I Giudici rilevano che l’art. 95, comma 6, lett. e), del Dlgs. n. 50/16, contempla, fra i criteri di selezione utilizzabili, proprio “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto”. Tuttavia, i Giudici ribadiscono il principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta, e la soluzione della questione teorica in esame “non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l’eventuale correlazione tra l’elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell’offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda”. Pertanto, secondo i Giudici, la valutazione dell’esperienza, se non riguarda direttamente l’appaltatore ma il team offerto o i singoli dipendenti, non può ritenersi in contrasto con il tradizionale divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta.