Criterio del minor prezzo: non deve lasciare margini di discrezionalità ai concorrenti in ordine alla proposta di diverse soluzioni tecniche

Delibera n. 280 del 14 giugno 2022

Nel caso in analisi, una Società contesta il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dal Bando di gara per l’affidamento di un Servizio, di durata biennale, di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali prodotti dalla Stazione appaltante. L’istante rileva che per i servizi ad alta intensità di manodopera, come sarebbe quello in oggetto, l’art. 95, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, impone di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il successivo comma 4 consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate purché ne venga data idonea motivazione. Nel caso di specie l’istante osserva che la lex specialis, pur prevedendo la presentazione, da parte dei concorrenti, di un’offerta tecnica e la costituzione di un’apposita Commissione di valutazione, non reca alcuna griglia di valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta.

L’istante chiede quindi un parere all’Anac in ordine alla conformità del Bando alla normativa di Settore sotto il profilo del criterio di aggiudicazione prescelto. L’Autorità chiarisce che la scelta del criterio del minor prezzo non è conforme alla normativa di Settore laddove la legge di gara lasci margini di discrezionalità ai concorrenti, consentendo di proporre soluzioni tecniche ad integrazione di quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto, e quindi il Servizio non presenti caratteristiche standardizzate. La legge richiede comunque che la scelta del criterio del minor prezzo sia espressamente e adeguatamente motivata.