Corte dei conti Toscana, Delibera n. 39 del 7 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che il modello della holding suscita perplessità poiché non soddisfa pienamente l’esigenza di governance delle esternalizzazioni, specialmente riguardo ai servizi gestiti da soggetti non partecipati. Inoltre, la holding viene considerata come il fulcro delle decisioni politiche, che invece dovrebbero rimanere di competenza dell’ente. Per evitare che la holding diventi uno strumento per eludere obblighi e vincoli (anche costituzionali, come quelli in materia di indebitamento) posti all’Ente Locale e si traduca in costi aggiuntivi senza un adeguato miglioramento gestionale, è essenziale che essa operi secondo i principi di corretta gestione societaria. Questo implica la necessità di un assetto e una struttura di gruppo adeguati per esercitare pienamente l’attività di direzione e coordinamento. Se da un lato è comprensibile che enti di grandi dimensioni con numerose partecipazioni ricorrano alle holding per ottenere un sistema gestionale e di controllo più razionale, sorgono forti dubbi quando tale pratica è adottata anche da enti di piccole dimensioni con poche partecipazioni. Presumibilmente, il ricorso alle holding in questi casi è dovuto al fatto che i limiti legislativi sulla partecipazione e organizzazione delle Società pubbliche si applicano solo alle “Società partecipate direttamente dagli Enti Locali”. Di conseguenza, mentre i vincoli sono osservati dalle holding, probabilmente non lo sono allo stesso modo dalle Società partecipate operative.