Danno erariale: assoluzione del Responsabile della Polizia municipale di un Comune accusato di aver indebitamente percepito benefici economici

Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 416 del 9 ottobre 2023

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Assoluzione del Responsabile della Polizia municipale di un Comune, accusato di aver percepito indebitamente benefici economici (misure di assistenza e di previdenza): modifica Sentenza di condanna della Sezione territoriale per la Campania n. 1033/2021. 

Fatto:

A seguito di un esposto anonimo, confermato successivamente dal Segretario di questo medio Comune (12.700 abitanti), è risultato che “per prassi ordinaria” fosse disposto l’accantonamento di somme al “Fondo di previdenza integrativo” della Polizia municipale provenienti da contravvenzione al “Codice della Strada” e poi direttamente corrisposto agli Agenti “a seguito di semplice richiesta dagli stessi formulata.

La Sezione territoriale della Corte dei conti cita in giudizio, sia il Responsabile dell’Area “Amministrativa e del Personale”, che il Responsabile dell’Area “Polizia municipale”, per un danno complessivo di oltre Euro 57.000 (di cui oltre Euro 40.000 a carico del Responsabile della “Pm”).

Con Sentenza di primo grado (n. 1033/2021) è stata parzialmente accolta la richiesta della Procura contabile, con la condanna del Responsabile della Pm. per Euro 20.000 e del Responsabile del “Personale” per Euro 8.000. Il primo presenta ricorso in appello, che viene accolto. 

Sintesi della Sentenza:

L’appellante sostiene che “non esisterebbe alcun presupposto di fatto per l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale poiché quanto accaduto nella vicenda in esame risulterebbe, comunque, coincidente per importi corrisposti, quote previste e soggetti aventi diritto con le finalità sancite dall’art. 208, comma 4, lett. c), del citato Dlgs. n. 285/1992, secondo cui una quota percentuale dei proventi spettanti agli Enti e derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al ‘Codice della Strada’ può essere destinata anche a ‘misure di assistenza e di previdenza per lo stesso personale di Polizia municipale’, costituendosi così un apposito fondo e demandando ad appositi regolamenti la gestione di tali somme. Pertanto, in virtù del Regolamento approvato dal Comune con Deliberazione di Giunta comunale del 2000, veniva riconosciuta, all’atto del pensionamento dei Vigili urbani, la somma di Euro 10.030,82, identica per ciascuno di essi e, seppure tale procedura su un piano rigorosamente formale potrebbe apparire criticabile, nella sostanza, non sarebbe ravvisabile alcun danno per le pubbliche risorse. Con il secondo motivo di doglianza, l’appellante ribadisce l’insussistenza del danno, dell’elemento soggettivo e dell’antigiuridicità della condotta, dolendosi anche per l’erronea quantificazione del danno per assoluta sproporzione dell’addebito. In particolare, l’appellante contesta l’assenza dell’elemento psicologico della colpa grave eccependo che il su richiamato Regolamento assegna al Comandante della Polizia municipale il potere di effettuare i predetti versamenti e che deve escludersi che si versi in una situazione di ‘totale assenza del minimo di diligenza richiesto’ considerato che la condotta tenuta ha consentito invece di fornire adeguato riscontro alle finalità di assistenza e previdenza integrativa previste dall’art. 208, comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 285/1992. Il ricorrente si duole inoltre che nonostante la Sentenza impugnata abbia previsto, in via equitativa, una riduzione dell’importo del danno contestato dalla Procura regionale è comunque poi pervenuta alla condanna per l’importo di Euro 20.000,00, da ritenersi ‘quasi sanzionatorio più che ripristinatorio’ e ‘sproporzionato’ vista ‘l’assenza di qualsivoglia condotta colposa’ improntata, piuttosto, ad un consolidato modus operandi”.

La Procura contabile sostiene che “l’appellante in contrasto con le disposizioni regolamentari, approvate dall’Ente nel 2000 e che non consentivano la liquidazione diretta delle somme al personale della Polizia municipale per finalità assistenziali e previdenziali, ha effettuato tale liquidazione sulla base dei prospetti riportanti le quote di previdenza per gli anni 2007-2017. Al riguardo, la Procura generale sottolinea che non risultava costituita la Commissione interna competente ad autorizzare le erogazioni prevista dal citato Regolamento, cosicché il Fondo in alcun modo poteva essere utilizzato, mancando, altresì, la possibilità di rendicontare la relativa gestione all’organo a ciò deputato. Ne consegue, secondo il rappresentante della Procura generale, che il Comandante della Polizia municipale si è arrogato un potere non previsto dalla disciplina primaria e secondaria in base alla quale la gestione previdenziale e assistenziale degli addetti al Corpo di Polizia Municipale era demandata alla stipulazione delle polizze assicuratrici con l’impresa risultata vittoriosa nella gara per la gestione del ‘Fondo integrativo’ che avrebbe poi dovuto provvedere alle liquidazioni’. La Procura generale reputa inoltre infondata l’istanza dell’appellante volta ad ottenere un ulteriore utilizzo del potere riduttivo ritenendo ragionevole la determinazione già effettuata dal Giudice di primo grado che, stante la sussistenza di una diffusa prassi di liquidazione diretta degli importi ed il configurarsi dell’apporto causale di altri soggetti al prodursi dell’evento dannoso, ha ridotto l’importo richiesto in citazione da Euro 40.903,91 ad Euro 20.000,00. In conclusione, la Procura generale chiede il rigetto dell’appello in quanto infondato, con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.

I Giudici osservano che “l’art. 208, comma 4, lett. c), del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, prevede che una quota pari al 50% dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al ‘Codice della Strada’ spettanti ai Comuni deve essere destinata, tra le altre, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia municipale. La norma che prevede anche ulteriori finalità volte al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza stradale introduce, quindi, uno specifico vincolo di destinazione per le entrate di carattere straordinario derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al ‘Codice della Strada’. Tale normativa, tiene conto, pertanto, delle condizioni che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale. L’art. 56 quater del Ccnl. 21 maggio 2018, relativo al personale del Comparto ‘Funzioni locali’ per gli anni 2016-2018, prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c), e comma 5, del Dlgs. n. 285/1992, sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al ‘Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio’; ove è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo; c) erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Al riguardo, con Nota Prot. n. 13844 del 18 luglio 2018, l’Aran ha precisato che, a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto collettivo 21 maggio 2018, il Fondo Perseo deve essere individuato quale unico destinatario delle risorse, non sussistendo, tuttavia, un obbligo di destinazione a tale fondo per le risorse pregresse già destinate ad altri fondi. Il Regolamento adottato dal Comune, con Delibera della Giunta municipale adottata nel 2000, disciplina l’utilizzo del ‘Fondo’ dell’Ente, alimentato dal 20% della quota dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie al ‘Codice della Strada’ e destinato a finalità previdenziali e assistenziali in favore del personale di Polizia municipale, prevedendo che l’amministrazione del predetto fondo sia assegnata ad un’apposita commissione competente ad autorizzare le erogazioni delle risorse e consentendo al Comandante della Polizia municipale di effettuare i relativi prelevamenti e versamenti, con obbligo annuale di rendicontazione alla Commissione. Tuttavia, emerge dagli atti che la commissione prevista dal su richiamato regolamento comunale non era stata istituita e che le risorse sono state erogate al personale di Polizia municipale sulla base di una semplice istanza dei soggetti interessati delineandosi, come efficacemente evidenziato dal Giudice di prime cure, una ‘consolidata prassi’ per effetto della quale le somme destinate ai sensi dell’art. 208 del ‘Codice della Strada’ al ‘Fondo di previdenza integrativa’ venivano direttamente liquidate al personale della Polizia municipale sulla base di determinazioni assunte e sottoscritte dall’odierno appellante. Così ricostruito il quadro normativo e regolamentare in materia, chiaramente finalizzato a garantire una corretta distribuzione delle risorse pubbliche, deve, ad avviso del Collegio, considerarsi che, seppure la condotta tenuta dall’appellante, peraltro conforme ad una reiterata prassi, si ponga in aperto contrasto con le disposizioni normative e regolamentari appena richiamate, ciò non può, tuttavia, reputarsi sufficiente ai fini del configurarsi della responsabilità erariale”.

Commento:

La “non conformità dell’azione amministrativa” non può essere motivo di condanna. In questo caso la “prassi”ha giustificato le procedure adottate.