Il credito d’imposta, di cui all’art. 3, del Dl. n. 145/13, riconosciuto a tutte le imprese che effettuano attività in ricerca e sviluppo, sarà usufruibile fino al 31 dicembre 2020.
È una delle novità apportate dal “Ddl. bilancio 2017” – nello specifico dall’art. 4 – alla normativa sul credito d’imposta a favore di imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo.
Dal 2017 il credito passa dal 25% al 50% per le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 e passerà aD Euro 20 milioni l’importo massimo riconoscibile a ciascun contribuente.
Viene esteso l’ambito di applicazione del bonus, per incentivare le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’sccordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella “white list” (Dm. 4 settembre 1996).