“Ddl. bilancio 2017”: la nuova disciplina dei “Gruppi Iva”

Con l’art. 6, del “Ddl. bilancio 2017”, al Dpr. n. 633/72, dopo l’art. 70, è inserito il Titolo V-bis contenente i nuovi artt. dal 70-bis al 70-duodecies inerenti la nuova disciplina dei “Gruppi Iva”.

A partire dal 1° gennaio 2018, è prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione di un “Gruppo Iva” da parte più soggetti esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato che rispettivo determinati vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, diventando quindi un unico soggetto passivo.

Il vincolo finanziario si ha quando, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc. e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente fra detti soggetti, esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo e detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il vincolo economico viene rispettato quando viene svolta un’attività principale dello stesso genere o comunque complementari o interdipendenti oppure quando le attività avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di esse.

Si considera sussistente un vincolo organizzativo quando fra gli organi decisionali esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto.

Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto vincolato finanziariamente ai soggetti considerati.

Il “Gruppo Iva” può essere costituito a seguito dell’esercizio dell’opzione da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

Per quanto riguarda invece le operazioni effettuate dal e nei confronti del “Gruppo Iva”, all’art. 70-quinquies viene precisato che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante aD un “Gruppo Iva” nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso “Gruppo Iva” non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3, del Dpr. n. 633/72, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un “Gruppo Iva” nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal “Gruppo Iva”.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un “Gruppo Iva” da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del “Gruppo Iva”.

Sono a carico e a favore del “Gruppo Iva” gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva.

Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione, fermo restando che gli altri soggetti partecipanti al “Gruppo Iva” sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.