Nella Delibera n. 124 del 17 giugno 2019 della Corte dei conti Sicilia, un Comune in stato di dissesto premette che, successivamente all’insediamento dell’Organo straordinario di liquidazione, sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla competenza circa il formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio correlati ad atti e fatti di gestione verificatasi entro il 31 dicembre 2016. In particolare, l’Ente in questione chiede se la gestione della massa passiva e attiva nella ipotesi di Ente in dissesto è ad esclusiva competenza dell’Organo straordinario di liquidazione o sono previste deroghe istruttorie diverse dal dettato normativo.
La Sezione chiarisce che il momento genetico dell’obbligazione contrattuale per l’Ente Locale è l’esito dell’esternazione di una volontà esplicita dell’Organo rappresentativo a mezzo del tipizzato atto deliberativo, in quanto competente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’Ente e con le scelte amministrative compiute nei documenti di programmazione a carattere autorizzatorio. Alla luce dell’ordinamento positivo, considerata l’estraneità del debito fuori bilancio non riconosciuto rispetto alla sfera patrimoniale dell’Ente, anche in fase di “Dissesto” il momento costitutivo dell’obbligazione di pagamento non può prescindere dal formale riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare, senza che tale espressione di volontà, non testualmente indicata all’interno dell’art. 254 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), possa essere interpretata quale “deroga istruttoria”. La Delibera consiliare costituisce in ogni caso elemento costitutivo della fattispecie normativa tipizzata dall’art. 194 del Tuel che individua in un determinato atto di volontà promanante dall’Organo istituzionale la genesi della responsabilità patrimoniale dell’ente per le obbligazioni maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio.