Nella Delibera n. 77 del 7 marzo 2016, la Corte dei conti Lombardia si è espressa in merito al quesito di un Sindaco che ha per oggetto la modalità di finanziamento di un debito fuori bilancio. In particolare, viene chiesto se sia possibile, in sede di bilancio di previsione o con successiva variazione, modificare il finanziamento della quota di debito fuori bilancio relativa all’anno 2016, riportata al Titolo II, con l’avanzo da accertare al fine di poter utilizzare per la spesa corrente le risorse così liberate. La Sezione osserva che, in base all’art. 193, comma 3 del Tuel, per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è possibile provvedere alla copertura del debito fuori bilancio mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile, ovviamente nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall’art. 187 del Tuel. In ordine all’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell’anno precedente, il principio contabile applicato della competenza finanziaria precisa che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall’art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale; c) per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l’estinzione anticipata dei prestiti.