Con il Comunicato n. 196 del 13 agosto 2014, il Mef ha reso noto che lo scorso 11 agosto 2014 la Corte dei conti ha registrato il Decreto del Direttore generale del Tesoro di approvazione del “Terzo Atto Aggiuntivo all’Addendum” alla Convenzione tra Mef e Cassa DD. e PP. e dello Schema di contratto tipo di anticipazione. Ricordiamo che, recentemente – il 24 luglio scorso – era stato registrato dalla Corte dei conti il Decreto del Direttore generale del Tesoro di approvazione del “Secondo Atto Aggiuntivo all’Addendum” alla Convenzione tra Mef e Cassa DD.PP., relativo alla richiesta di liquidità da parte degli Enti che hanno debiti arretrati nei confronti delle Società e degli Enti partecipati.
L’art. 32, del Dl. n. 66/14, ha previsto l’incremento per Euro 6 miliardi della dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli Enti Locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, di cui all’art. 243-bis del Tuel.
Ai sensi dell’art. 32, del Dl. n. 66/14, gli Enti Locali potranno richiedere anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti pregressi, accedendo alla ulteriore tranche di risorse loro riservata dal Dm. Mef 15 luglio 2014. Gli Enti interessati dovranno presentare domanda entro il prossimo 15 settembre 2014.
Tra l’altro l’art. 31, comma 4, del Dl. n. 66/14 dispone che le Società partecipate dagli Enti Locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 31 (finanziamento dei debiti nei confronti delle Società partecipate), e all’art. 32 in parola, imputino prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le Società partecipate dovranno comunicare agli Enti Locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere.
Peraltro, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Dl. n. 66/14, la concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli Enti richiedenti di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle Società partecipate, asseverata dagli Organi di revisione dello stesso Ente Locale e, per la parte di competenza, delle Società partecipate interessate.
L’art. 1, del citato Dm. Mef 15 luglio 2014, ha ripartito le risorse di cui all’art. 32, comma 1, del Dl. n. 66/14, incrementando la dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”di Euro 3.000 milioni.
L’art. 2 dello stesso Decreto prevede che le risorse in parola dovranno essere destinate alla concessione di anticipazioni di liquidità ex art. 32, del Dl. n. 66/14, vale a dire quelle anticipazioni concesse agli Enti per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali entro tale data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, di cui all’art. 243-bis del Tuel, approvato con Delibera della Sezione regionale per il controllo della Corte dei conti.
Tra l’altro, proprio l’art. 3 del Dm. Mef 15 luglio 2014, prevede che i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli Enti interessati a tali anticipazione, nonché per la loro restituzione, siano definiti sulla base delle disposizioni recate dall’Addendum integrato mediante un Atto Aggiuntivo (il “Terzo Atto Aggiuntivo” in commento) da stipularsi tra il Mef e Cassa DD.PP. e da uno Schema di contratto-tipo approvati con Decreto del Direttore generale del Tesoro di intesa con l’Anci e l’Upi.
Rammentiamo in conclusione che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato Dm. Mef 15 luglio 2014, il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni in parola per l’anno 2014, come definito con Comunicato n. 184 del 28 luglio scorso, è pari all’1,295%.
Al Documento in questione, che si compone di 5 articoli, sono allegati:
– lo Schema di domanda di anticipazione per i debiti nei confronti delle partecipate (Allegato 1);
– il Contratto-tipo di anticipazione per i debiti nei confronti delle Società partecipate (Allegato 2);
– lo Schema di certificazione pagamento debiti.
Ai sensi dell’art. 2 del Documento, con la sottoscrizione del “Terzo Atto Aggiuntivo all’Addendum”, alla Cassa DD.PP. sono affidate una serie di competenze da espletare per conto del Mef. Cassa DD.PP. riceverà le domande di anticipazione ex art. 32, del Dl. n. 66/14, verificandone la completezza formale ed il rispetto del termine di presentazione prescritto (15 settembre 2014). Sarà compito di Cassa DD.PP. trasmettere al Mef un elenco delle richieste di anticipazione accolte ed un elenco delle richieste rigettate, così come determinare l’importo delle anticipazioni in parola spettanti a ciascun Ente Locale mediante il criterio di ripartizione delle somme di cui al medesimo art. 32, del Dl. n. 66/14, concedendo le stesse entro il 30 settembre 2014.
Alla Cassa DD.PP. compete altresì la stipula dei contratti di anticipazioni sulla base del Contratto-tipo allegato al presente “Atto Aggiuntivo” in commento.
Sempre Cassa DD.PP. avrà cura di procedere alle erogazioni agli Enti delle anticipazioni concesse, di emettere gli avvisi di pagamento e di incassare le rate di rimborso delle anticipazioni alle scadenze prescritte (provvedendo, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle scadenze previste).
Infine, Cassa DD.PP. dovrà versare annualmente allo Stato gli importi oggetto di restituzione delle anticipazioni in parola da parte degli Enti e comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, al fine di attivare le procedure di recupero previste ai sensi dell’art. 1, comma 13, del Dl. n. 35/13.
Ai sensi dell’art. 2 del Documento in commento, il Mef autorizza Cassa DD.PP. ad avvalersi dell’opera dei suoi legali rappresentanti, dei suoi Dirigenti e Funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.
Ai sensi dell’art. 3 del “Terzo Atto Aggiuntivo”, le anticipazioni in parola potranno essere richieste entro il 15 settembre 2014, presentando a Cassa DD.PP. la richiesta di anticipazione esclusivamente redatta sulla base dello Schema allegato allo stesso “Terzo Atto Aggiuntivo”. La richiesta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal Responsabile del Servizio “Finanziario”. Ai fini del rispetto del termine prescritto, farà fede la data di ricezione della domanda da parte di Cassa DD.PP..
Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante Pec, con documento in formato pdf o pdf/a firmato digitalmente, via fax con successiva consegna a mano dell’originale. Le domande che risulteranno compilate parzialmente o non debitamente sottoscritte saranno ritenute non accoglibili.
Una volta erogata, l’anticipazione dovrà essere destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali entro tale data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel, approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In seguito alla concessione dell’anticipazione, ai fini del perfezionamento del contratto, gli Enti Locali dovranno inviare via fax alla Cassa Depositi e Prestiti il Contratto-tipo di anticipazione, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’anticipazione concessa. Ai fini del perfezionamento del contratto, lo stesso dovrà essere restituito, sempre a mezzo fax, da parte Cassa DD.PP., una volta da questi debitamente sottoscritto per accettazione.
Il contratto sarà perfezionato al momento dell’acquisizione da parte della Cassa DD.PP. del rapporto di trasmissione positivo del fax. Successivamente, ciascun Ente dovrà inviare alla Cassa 2 originali del contratto di anticipazione, uno dei quali, una volta sottoscritto per accettazione, sarà dalla stessa restituito.
Ai sensi dell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 35/13, gli Enti che beneficeranno delle anticipazioni dovranno provvedere all’atto dell’erogazione, o comunque entro i 30 giorni successivi, all’immediata estinzione dei debiti cui l’anticipazione è destinata, dandone certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa DD.PP., utilizzando lo Schema allegato al “Terzo Atto Aggiuntivo”. Tale certificazione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e trasmessa a Cassa DD.PP. entro 45 giorni dalla data di erogazione.
Qualora le anticipazioni ottenute siano destinate a pagamenti di debiti di Società ed Enti partecipati dall’Ente Locale, la certificazione in parola dovrà includere la comunicazione delle Società ed Enti partecipati in merito agli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Dl. n. 66/14, nonché la dichiarazione dello stesso Ente Locale attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle Società partecipate.
I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’art. 6, comma 1, del Dl. n. 35/13, dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto, in ordine cronologico, dal più antico (come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti).
L’Ente dovrà pubblicare sul proprio sito internet il “Piano dei pagamenti dei debiti”, comunicando ai propri debitori, anche a mezzo di posta elettronica, l’importo e la data entro cui si provvederà al pagamento dei debiti.
Le anticipazioni concesse potranno avere durata massima di 30 anni, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto. Gli Enti dovranno rimborsare le anticipazioni ottenute mediante il pagamento di rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio, a decorre dall’anno solare successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione, applicando il predetto tasso di interesse dell’1,95%. A fronte delle attività che saranno espletate, il Mef riconosce alla Cassa DD.PP. una commissione determinata in misura complessiva pari ad Euro 250.000 per l’anno 2014.