Debiti P.A.: quali sono le modalità di calcolo dei tempi medi di pagamento?

Debiti P.A.: quali sono le modalità di calcolo dei tempi medi di pagamento?

Il testo del quesito:

I tempi medi di cui all’art. 41 del Dl. n. 66/14, in base al quale gli Enti che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni, per il 2014, e a 60 giorni, per il 2015, incorrono nelle limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, debbono essere calcolati allo stesso modo di come previsto all’art. 47 per il concorso alla riduzione della spesa e, quindi, solo con riferimento ai Codici Siope della Tabella A ?

Oppure, per i tempi di cui al richiamato art. 41, si devono considerare tutti i pagamenti dell’anno (sia di parte corrente che in conto capitale, a prescindere dal codice Siope) per i quali è stato superato il termine di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 231/02 ?”.

 

La risposta dei ns. esperti.

Con riferimento al quesito sottoposto, riteniamo preliminarmente opportuno rappresentare la normativa di riferimento.

L’art. 41 del Dl. n. 66/14, dispone che, “a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle P.A., di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal Responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs. n. 231/02, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33, del Dlgs. n. 33/13. Incaso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli Enti del Ssn, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell’art. 1 della Legge n. 220/10 è applicata, sulla base dei criteri individuati con Dm. Mef di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli Enti Locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal Dlgs. n. 231/02, come rilevato nella certificazione del Patto di stabilità interno”.

La norma sopra riportata richiede di verificare e attestare, in sede di approvazione del rendiconto, l’importo dei pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza previsto ai sensi dell’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33, del Dlgs. n. 33/13, come modificato dall’art. 8 del Dl. n. 66/14.

L’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento é anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Inoltre, al successivo comma 4, del medesimo art. 4, è disposto che, “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una P.A. le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso, i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

Pertanto, ciascun Ente dovrà allegare al proprio rendiconto un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante legale e dal Responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuatioltre i termini di 30 giorni (ovvero 60 giorni), previsti dall’art. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Inoltre, ai sensi dell’art. 41, del Dl. n. 66/14, sopra richiamato, a decorrere dal 2014, le Pubbliche Amministrazioni dovranno allegare alle loro relazioni ai bilanci consuntivi “l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti” relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, di cui all’art. 33, del Dlgs. n. 33/13, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. c), del Dl. n. 66/14.

Secondo l’art. 33, del Dlgs. n. 33/13, annualmente le P.A. devono pubblicare tale indicatori annualmente e, a decorrere dal 2015, dovranno pubblicare, con cadenza trimestrale, un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

Come disposto dalla richiamata norma, i 2 indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e con modalità definiti con Dpcm., sentita la Conferenza unificata. In proposito, facciamo presente che il Dpcm. in questione non risulta ancora pubblicato, sebbene la Conferenza unificata si sia espressa in proposito lo scorso 11 settembre 2014.

La prescrizione di cui all’art. 47, invece, è preordinata a una diversa finalità. L’art. 47, commi 8 e 9, del medesimo Dl. n. 66/14, infatti, dispone che i Comuni, al fine di assicurare un contributo alla finanza pubblica per l’anno 2014 determinato in misura pari a Euro 375,6 milioni, dovranno conseguire riduzioni di spesa, secondo le modalità definite con le Circolari Fl. n. 8 e n. 9 del 2014, e secondo i modelli approvati con Dm. interno, sulla base dei criteri di cui alle lett. a), b) e c), del comma 9 in parola. In particolare, alla lett. a) è stabilito che, per quanto attiene al risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi, si tiene conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio sulla base dei dati Siope indicati nella Tabella A, allegata al Dl. n. 66/14, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun Ente e degli acquisti operati attraverso Consip o dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, commi 1 e 2.

La norma prevede un incremento del 5% della riduzione in parola per tutti i Comuni che nell’ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni. Mentre, per i restanti Enti la stessa riduzione sarà proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento conseguito ai sensi di quanto sopra affermato.

A tal fine, il medesimo art. 8, del Dl. n. 66/14, di cui all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ha altresì obbligato i Comuni a certificare entro il 31 maggio, per il 2014 (mentre per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, entro il 28 febbraio), il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02, al numero dei pagamenti stessi. Tale certificazione deve anch’essa essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Ente, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria. Essa deve attestare il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell’anno precedente, relativi ai codici Siope indicati nella Tabella “A” allegata allo stesso Dl. n. 66/14, evidenziando separatamente gli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini sopra indicati, si applica l’incremento del 10%.

di Calogero Di Liberto

 


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