Debiti PA.: al via la cessione dei debiti assistiti da garanzia dello Stato

Con proprio Comunicato-stampa, pubblicato il 7 luglio 2014, il Mef ha reso noto il contenuto del proprio Decreto inerente i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di parte corrente, maturati al 31 dicembre 2013.
Il Decreto in commento dà attuazione a quanto disposto dall’art. 37, del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) il quale prevede che, al fine di assicurarne il pagamento, i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Dl. n. 66/14), saranno assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione.
Sono assistiti da garanzia dello Stato, dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione, anche quei debiti maturati al 31 dicembre 2013 che al 24 aprile 2014 non risultino certificati, purché soddisfino le seguenti 2 condizioni:
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione entro il 23 agosto 2014, utilizzando la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” (“Pcc”) di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13;
b) i crediti siano certificati, mediante la “Pcc”, da parte delle P.A. debitrici.
Come previsto dall’art. 37, comma 3, i soggetti creditori potranno cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o altro intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni-quadro. La norma prevede altresì che, una volta intervenuta la cessione del credito, in caso di carenza di liquidità, l’Ente debitore potrà richiedere una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell’operazione, apposita delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L’operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento potranno essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche debitrici alla banca o all’intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero, in caso di rifiuto espresso, ad altra banca o ad altro intermediario finanziario.
Si ricorda che lo stesso art. 37, al comma 4, ha istituito, presso il Mef, un apposito “Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato”, con dotazione pari a Euro 150 milioni. Allo Stato è riconosciuto il diritto di rivalsa sugli Enti debitori nei casi di escussione della garanzia prestata. Tale rivalsa comporta la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell’effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Infine, la norma ha istituito presso il Mef un “Fondo” con dotazione pari a un Euro miliardo per l’anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Il comma 7-bis prevede che le cessioni dei crediti certificati mediante la “Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni” di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, possono essere stipulate mediante scrittura privata ed essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa DD.PP. o a Istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali.
Il Dm. in commento dà attuazione alle disposizioni di cui all’art. 37 citato, inclusa la determinazione della misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del “Fondo”, e della garanzia dello Stato di ultima istanza.
Con riguardo alle operazioni di cessione pro-soluto di uno o più crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, l’art. 2 del Dm. dispone che non può essere richiesto uno sconto superiore all’1,90%, in ragione di anno, dell’ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere. Qualora l’ammontare complessivo risulti superiore ad Euro 50.000, sull’importo eccedente tale ammontare non potrà essere richiesto uno sconto superiore all’1,60%.
Per le operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia, il tasso di interesse praticabile non potrà essere superiore alla misura massima fissata nella comunicazione Mef ai sensi dell’art. 45, comma 32, della Legge n. 448/98, per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato vigente alla data di perfezionamento delle suddette operazioni di ridefinizione.
Sia per le operazioni di cessione che per le operazioni di ridefinizione, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Dl. n. 66/14, in relazione al relativo ambito di competenza, potranno essere definite apposite convenzioni-quadro tra il Mef, Abi, Cassa DD. PP. e Istituzioni finanziarie UE e internazionali.
L’art. 5 del Dm. in commento è dedicato al “Fondo di garanzia” di cui all’art. 37, comma 4, del Dl. n. 66/14, istituito presso il Mef, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui all’art. 37, comma 1. La norma dispone che il Mef si avvale del Gestore (Consap Spa) per la gestione del “Fondo” in parola, affidandogli lo svolgimento, tra l’altro, delle seguenti attività:
a)    esame, istruttoria e deliberazione delle richieste di garanzia del “Fondo” trasmesse dai soggetti garantiti;
b)    corresponsione ai soggetti garantiti delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di garanzia;
c)    monitoraggio e informativa periodica al Mef sull’andamento del “Fondo”.
Per l’esecuzione di tali attività, il Dipartimento del Tesoro emana un apposito Disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte di Consap Spa con il quale sono stabilite, tra l’altro, le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici.
Ai sensi dell’art. 6, sono ammissibili alla garanzia del “Fondo” le operazioni di cessione pro-soluto di uno o più crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato e le operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia.
La garanzia del “Fondo” è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l’intera durata delle operazioni di cessione o di ridefinizione.
La garanzia del “Fondo” è concessa:
a)    per le operazioni di cessione, nella misura del 100% del credito certificato in essere al momento dell’intimazione di pagamento, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data dei pagamento;
b)    per le operazioni di ridefinizione, nella misura del 100% del credito certificato in essere al momento dell’intimazione di pagamento, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento.
Per ogni operazione di cessione ammessa all’intervento della garanzia, il Gestore dovrà accantonare, quale coefficiente di rischio, un importo non inferiore all’8% dell’importo del credito certificato oggetto di cessione.
Ai sensi dell’art. 8, ai fini dell’ammissione alla garanzia del “Fondo”:
a)     il Gestore acquisisce, attraverso la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” (“Pcc”), secondo modalità operative definite con il Mef, i dati relativi alle operazioni di cessione, nonché le informazioni disponibili relative alle operazioni di ridefìnizione;
b)    le banche e gli intermediari finanziari comunicano, sempre attraverso la “Pcc”, le eventuali operazioni di ridefìnizione perfezionate con le P.A. debitrici, nonché le eventuali cessioni dei crediti oggetto di ridefinizione in favore dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 130/99;
c)    la Cassa DD.PP. e le Istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali comunicano trimestralmente, attraverso la “Pcc”, i crediti certificati acquisiti da banche o intermediari finanziari o da soggetti cui si applicano le disposizioni della Legge n. 130/99, nonché le caratteristiche delle eventuali operazioni di ridefìnizione perfezionate con le P.A. debitrici, secondo le indicazioni che saranno pubblicate sulla pagina della “Pcc”.
L’art. 8 del Decreto dispone che, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell’importo dovuto dalla P.A. debitrice entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, i soggetti garantiti inviano alla P.A., e per conoscenza alla Consap Spa, l’intimazione al pagamento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
Ai sensi dell’art. 1, del Dm. in parola, nelle ipotesi di operazioni di cessione di crediti il termine per l’adempimento si riferisce alla data indicata dalla P.A. debitrice all’atto della certificazione, mentre nelle ipotesi di operazioni di ridefinizione, si fa riferimento a tutte le singole date previste per il rimborso del debito.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’intimazione da parte della P.A., i soggetti garantiti potranno chiedere a Consap Spa, mediante Pec, l’intervento della garanzia del “Fondo”. Decorso tale termine senza che sia stato richiesto l’intervento della garanzia dei “Fondo”, la garanzia decade, salvo che i soggetti garantiti comunichino a Consap Spa mediante Pec l’adempimento da parte della P.A. debitrice.
Ai sensi dello stesso art. 8, alla richiesta di attivazione della garanzia dovranno essere allegati:
a)    copia della certificazione del credito:
b)    copia dell’atto di cessione del credito o dell’atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito;
c)    una dichiarazione dei soggetti garantiti che attesti:
–    l’importo rimasto insoluto;
–    il rispetto dei limiti massimi di tasso, di cui agli artt. 2 e 3 del presente Decreto;
–    l’inadempienza della PA. debitrice accertata con le modalità di cui al comma 1 dei presente articolo;
d)    copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l’intimazione di cui al comma 1, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell’art. 48, del Dlgs. n. 82/05.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, Consap Spa provvederà, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti garantiti.
Nel caso non risulti completa la documentazione necessaria, il termine di 30 giorni di cui sopra è sospeso fino alla data di integrazione della documentazione stessa. Qualora la documentazione non sia integrata entro 180 giorni dalla richiesta di integrazione, la garanzia del “Fondo” decade.
Nell’ipotesi in cui non risulti possibile il recupero integrale delle somme dovute dagli Enti interessati, si procede alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli Enti medesimi. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate comunica, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli importi che non è stato possibile recuperare. La Ragioneria generale dello Stato provvederà ad interessare i Ministeri dai quali gli Enti inadempienti ricevono trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute.
Qualora i trasferimenti di cui al periodo precedente non siano capienti, la Ragioneria generale provvederà a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ivi comprese le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
Le eventuali somme non recuperate verranno iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli Agenti della riscossione competenti per territorio. Le somme recuperate saranno versate sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui all’art. 5 del Dm. Mef in commento.
Nel caso in cui, successivamente all’intervento del “Fondo”, la P.A. debitrice provveda al pagamento totale o parziale delle somme per le quali si è verificato l’intervento della garanzia del “Fondo” a favore del soggetto garantito, quest’ultimo deve provvedere a riversare al “Fondo”, entro e non oltre 45 giorni dalla data del relativo pagamento, le somme riscosse.
Ai sensi dell’art. 9 del Dm., la garanzia del “Fondo” è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del “Fondo”, ove risulti che tale non
veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al Soggetto garantito.
Infine, l’art. 10 dispone che Consap Spa, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo all’inefficacia della garanzia o alla decadenza, comunica ai soggetti garantiti l’avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro tale termine, i soggetti garantiti potranno presentare a Consap Spa scritti difensivi redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea. Consap Spa esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito. Entro i successivi 60 giorni, esaminate le risultanze istruttorie, Consap Spa delibera, con provvedimento motivato, l’inefficacia o la decadenza della garanzia ovvero l’archiviazione del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti garantiti.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Dl. n. 66/14, gli interventi del “Fondo” sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del “Fondo” in relazione agli impegni assunti a titolo di garante e limitatamente a quanto dovuto dal “Fondo”, quantificato sulla base della normativa in materia e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal “Fondo”.
Le richieste di escussione della garanzia dello Stato da parte dei soggetti garantiti vengono trasmesse al Mef ed a Consap Spa, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento. Il Mef, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di Consap Spa, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del “Fondo” e l’escussione della garanzia dello Stato.
Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. Dopo l’avvenuta escussione della garanzia, lo Stato esercita il diritto di rivalsa nei confronti degli Enti debitori, con le modalità di cui all’art. 8 del Decreto in commento.

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